Procedura di gara per l’affidamento delle opere di rifacimento della recinzione perimetrale del Mercato Ortofrutticolo. C.I.G. N. 5835614503
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Si comunica che la prossima seduta pubblica, riferita alla gara per i lavori di rifacimento della recinzione perimetrale del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Milano, è fissata per il giorno Martedì 21 ottobre 2014 alle ore 15.00 presso la Sala Consiglio sita in Via Lombroso n.54 – 20137 MILANO, XI piano del Palazzo Affari SogeMi Spa.
DOCUMENTI DI GARA
RICHIESTE DI CHIARIMENTO DOMANDA N.1, 2: Il sopralluogo delle strutture e del sito dove dovranno essere eseguiti i lavori può essere effettuato da qualsiasi persona munita di delega da parte del Legale Rappresentante dell’Impresa o deve essere necessariamente dipendente dell’impresa? La persona incaricata ad effettuare il sopralluogo può essere un delegato non dipendente dell’impresa? RISPOSTA N. 1, 2: Il sopralluogo richiesto dal bando di gara, in riferimento alle strutture e del sito ove dovranno essere eseguiti i lavori, può essere effettuato da qualsiasi soggetto munito di delega scritta rilasciata dal Legale Rappresentante della società richiedente, anche se non dipendente della stessa. DOMANDA N.3: a) Nel caso di partecipazione in ATI orizzontale sarebbe possibile associare un'impresa capogruppo in possesso della categoria III° (fino a 1.032.000,00 che incrementata del 20% consentirebbe di avvalersi dell'importo di euro 1.238.400,00), ed un'impresa mandante in possesso della categoria II° (fino a euro 516.000 che incrementata del 20% consentirebbe di avvalersi dell'importo di euro 619.200), per un totale quindi di euro 1.857.600 "utilizzabili"? b) Il prescritto sopralluogo può essere effettuato anche dall'impresa mandante? RISPOSTA N.3: a) Si è possibile partecipare alla gara in discorso nella forma dell’ATI proposto. b) Si il sopralluogo può essere effettuato anche dall’impresa mandante se la stessa abbia ricevuto i necessari poteri per agire anche in nome e per conto anche della mandataria. DOMANDA N.4: E’possibile partecipare alla gara in oggetto come impresa singola, in possesso della cat. OG1 III-bis, applicando l'incremento del 20% della propria qualificazione? RISPOSTA N.4: Si è possibile partecipare alla gara in discorso come impresa singola in possesso della categoria OG1 classe 3bis.- Domanda :Con riferimento alla gara in oggetto riscontriamo che e’ stata classificata in un’unica categoria, OG 1 classe IV,da una prima verifica dei lavori e dal computo metrico stesso rileviamo che nella gara in oggetto vi sono opere in strutture di acciaio che sommandole raggiungono un importo prevalente di € 1.091.066,07 ( da computo metrico: codice N.P.5 + N.P. 6 + 1C.22.450.0110.b + N.P. 7 ).
- Risposta :L’indicazione della categoria richiesta deriva da un’espressa indicazione del progettista che ha ritenuto non presenti lavorazioni riconducibili a categorie scorporabili rispetto alla prevalente. Pertanto non saranno apportare rettifiche in tal senso.
- Domanda: E’ prevista la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2008 recentemente inserita a seguito del D.L. 90/2014?
- Risposta: Stante la pubblicazione del bando di gara avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del DL 90/2014, il riferimento normativo citato è da considerarsi valido ed efficace. Non essendo prevista nel bando di gara l’entità della sanzione pecuniaria disposta, la stessa è da considerarsi applicabile nella misura minima indicata dalla normativa medesima e pertanto pari ad € 1.757,28
- Risposta: L’articolo di riferimento per l’aggiudicazione al massimo ribasso è l’art. 82 comma 2 lettera B.
- Domanda: In merito all’oggetto si chiede la conferma in merito all’interpretazione di composizione di un’A.T.I. di tipo orizzontale eventualmente costituita/da costituirsi da :
- Risposta: Si è possibile la partecipazione in ATI di due società entrambe in possesso della categoria OG1 classifica III. Per l’attribuzione ad una di esse di lavori in misura maggioritaria andranno seguite le norme di legge, fermo restando che l’impresa capogruppo potrà eseguire lavorazioni in misura maggioritaria fino ad un massimo di € 1.239.600.
- Domanda: PUNTO 12) DEL BANDO DI GARA: premesso che partecipiamo in ATI - orizzontale temporaneo - con altra ditta e siamo la capogruppo, abbiamo inteso che la domanda di ammissione alla gara viene presentata separatamente dalla capogruppo e dalla mandante (come da vostro allegato del bando da pag.25 a pag. 28) ma per quanto riguarda la dichiarazione di partecipazione in ATI non abbiamo trovato alcun allegato. Chiediamo pertanto se dobbiamo presentare una dichiarazione su carta intesta Triches Enrico e Diego srl (sottoscritta da noi e dalla mandante) nella quale si comunica l'intenzione di partecipare in ATI.
- Risposta: Si la dichiarazione dell’ATI come previsto al punto 12) del bando di gara deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate. Il PASSOE non deve essere presentato.
- Domanda: Avremmo necessità di sapere se, in caso di costituendo ATI, la fidejussione deve essere firmata sia dalla Capogruppo Mandataria che dalla Mandante. 10. Risposta: Si veda il Bando di Gara punto 5 a pag. 8 ove si precisa che “qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate”.
- a)Parlate di copie conformi dei certificati ISO SOA: vanno bene presentati in fotocopia firmati e con nostra dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR/445, allegando documento d’identità, oppure autenticati all’ufficio anagrafe?
- b) in relazione alla presentazione della cauzione provvisoria per la gara in oggetto indicata, la volete quindi con autentica notarile? Risposta n. 12: a)E’ sufficiente la presentazione di copia sottoscritta con dichiarazione di conformità ai sensi del DPR/445 e documento di identità. b)Si
- Domanda: E’ prevista la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2008 recentemente inserita a seguito del D.L. 90/2014? In caso di risposta affermativa si chiede inoltre di che importo/percentuale è prevista.
- Risposta: Stante la pubblicazione del bando di gara avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del DL 90/2014, il riferimento normativo citato è da considerarsi valido ed efficace. Non essendo prevista nel bando di gara l’entità della sanzione pecuniaria disposta, la stessa è da considerarsi applicabile nella misura minima indicata dalla normativa medesima e pertanto pari ad € 1.757,28